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Garlasco: Il “noir” infinito che divide l’Italia
La sceneggiatura di questo dramma appare in fase di stesura presso la Procura di Pavia, dove i Pubblici Ministeri vorrebbero riscrivere la storia
In questi giorni, un caso riaperto torna a riempire i pensieri degli italiani, quasi fosse l’inaspettato sequel di una vicenda dal gigantesco impatto mediatico, che sembrava finita: l’omicidio di Garlasco. La sceneggiatura di questo dramma appare in fase di stesura presso la Procura di Pavia, dove i Pubblici Ministeri vorrebbero riscrivere la storia cambiando il protagonista principale da Alberto Stasi ad Andrea Sempio, dividendo nuovamente l’opinione pubblica tra chi resta ancorato alla colpevolezza del primo e chi intravede una diversa verità nella figura del nuovo indagato, la cui posizione era già stata archiviata nel 2017.
Come avviene per i Legal Thriller più avvincenti, la nuova trama si è arricchita di altri interpreti: l’allora Procuratore aggiunto della Procura di Pavia, Mario Venditti – che coordinò le prime indagini – in un procedimento connesso è accusato di corruzione in atti giudiziari perché, secondo l’ipotesi degli inquirenti di Brescia, avrebbe incassato una somma di denaro dal padre di Sempio per archiviare l’indagine. Questo presunto atto di corruzione non è un semplice dettaglio di cronaca, ma il perno che per chi indaga scardina le vecchie certezze: secondo gli investigatori rappresenterebbe la prova che la verità sarebbe stata deliberatamente occultata, rafforzando il loro convincimento di riaprire un caso che pareva sigillato dal giudicato.
In attesa che i nuovi percorsi giudiziari giungano a compimento, è necessario però fornire alcune coordinate giuridiche, al fine di distinguere la narrazione mediatica dal rigore giuridico.
Il profilarsi di una revisione per Stasi – come appreso dagli organi di stampa – che dovrebbe richiedere la Procura Generale di Milano, potrebbe essere un passo necessario, non tanto per processare Sempio, quanto per giungere a una sentenza che sia giuridicamente sostenibile. L’attuale condanna passata in giudicato a carico di Stasi, in uno scenario che ipotizza la responsabilità di un solo soggetto agente senza concorso di persone, precluderebbe ai nuovi giudici la possibilità di condannare un diverso imputato, poiché la precedente pronuncia “fa stato”, cristallizzando una verità processuale per adesso insuperabile sul piano probatorio.
Del resto, la nostra legislazione codifica chiaramente questo principio prevedendo che la revisione possa essere richiesta se i fatti stabiliti a fondamento di una condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Un cardine inamovibile nell’ambito della giurisdizione penale.
Nondimeno, nel caso di specie, l’unica strada percorribile per la ipotizzata revisione, appare un’altra: la sopravvenienza di “nuove prove” che, sole o unite a quelle già esaminate, dimostrino che il condannato debba essere assolto.
È un passaggio di estrema delicatezza tecnica, considerando peraltro che già la condanna di Stasi ha superato indenne il vaglio di due giudizi di revisione sollecitati dalla difesa: tali prove sopravvenute devono possedere un carattere di decisività e oggettività inoppugnabile (si pensi a nuovi rilievi necroscopici sull’orario del decesso o a evidenze biogenetiche sulla dinamica dei colpi), tali da prevalere sul precedente quadro indiziario. Esiste, tuttavia, un rischio procedurale concreto: se la Corte investita del giudizio di revisione – specie se chiamata a vagliare elementi prettamente soggettivi, legati alla figura di Sempio da collocare nella scena del crimine – dovesse rigettare l’istanza, rischierebbe anche di precludere la possibilità stessa di istruire un giudizio a carico del nuovo indagato, il cui compendio indiziario risulterebbe pregiudicato nella sua rilevanza dalla valutazione di altri giudici.
Rimuovere questo primo ostacolo è però solo l’inizio: ammesso che la revisione venga accolta e la precedente condanna annullata, la Corte d’Assise eventualmente chiamata a giudicare il secondo imputato sarebbe libera dalla preclusione costituita dal giudicato precedente. Proprio in questi giorni il compendio indiziario è stato reso ostendibile alle parti e già filtrano sui media le prime indiscrezioni: il materiale d’indagine non è più frutto di una teoria astratta, ma un corpo di indizi cristallizzati che attende ora di essere misurato con il rigore del processo. Ma qualora tale compendio non fosse ritenuto grave, preciso e concordante, i nuovi Giudici non potrebbero che giungere a una sentenza assolutoria.
È qui che si inserisce il cortocircuito tra realtà storica e verità processuale. A tal proposito, basterebbe ricordare l’esordio del Procuratore Generale in Cassazione, che chiedeva la conferma dell’assoluzione di Stasi: «Né io né voi sappiamo se Stasi è l’omicida, ma una cosa è certa: gli indizi a suo carico non sono sufficienti per una condanna». Questa frase illumina l’essenza del nostro sistema: il processo non è una macchina della verità assoluta, ma uno strumento per verificare se la colpevolezza sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Uno degli scenari possibili allora è che entrambi i protagonisti escano di scena e l’omicidio resti senza colpevoli, con buona pace di tutti, innocentisti e colpevolisti, in primis della stessa famiglia Poggi che continua a ritenere Stasi colpevole, per una sorta di riflesso pavloviano: meglio una condanna segnata dal dubbio al vuoto di una giustizia sospesa.
Eppure, in un simile epilogo, la giustizia non risulterebbe intaccata perché in uno stato di diritto come il nostro ispirato a principi liberali e garantisti è preferibile un omicidio irrisolto a un potenziale innocente in galera.
Carmelo Franco
